Descrizione

Ferma restando la normativa vigente (Testo Unico D.L.297/94 e CCNL 2007) e con riferimento alle norme di comportamento contenute nel regolamento d’Istituto e nel codice di comportamento dei pubblici dipendenti (dpr n. 62 del 16/04/2013), si ritiene utile richiamare l’attenzione dei sigg. Docenti sull’assoluta necessità che le stesse siano osservate scrupolosamente da parte di tutti. Il continuo miglioramento della qualità dell’insegnamento, la riscoperta della propria professionalità e responsabilità di educatori, il rispetto delle regole e delle norme di comportamento, la puntuale osservanza degli impegni di lavoro contribuiscono a rendere la scuola un ambiente educativo e formativo. Ciascun docente collabora col Dirigente Scolastico e pertanto è corresponsabile moralmente e professionalmente dell’andamento generale.

ORARI DI SERVIZIO DEL DOCENTE

L’orario di servizio è di 18 ore settimanali, fino ad un massimo di 24 ore. La verifica delle presenze e del rispetto dell’orario viene effettuata tramite firma sul registro elettronico di classe. E’ appena il caso di segnalare che la puntualità è un elemento di qualità del servizio scolastico che deve essere raggiunto con la piena collaborazione di tutte le componenti scolastiche, oltre che uno specifico dovere la cui violazione comporta responsabilità disciplinari, civili e penali.

Ogni assenza imprevista va comunicata telefonicamente dalle ore 7,30 alle ore 8,00 in segreteria all’addetto al Personale (tel. 085 8279517) – indipendentemente dall’orario di servizio della giornata (quindi anche in caso di assenza pomeridiana).

RITARDI E PERMESSI BREVI DEL DOCENTE

I ritardi, solitamente, sono connessi ad eventi improvvisi ed imprevedibili; pertanto rivestono carattere di eccezionalità e vanno segnalati al Collaboratore Vicario prof. Maurizio Granchelli e/o al 2° Collaboratore prof.ssa Tiziana Malatesta (che avranno apposita delega per la loro gestione) con successivo recupero. Lo stesso vale per la richiesta di uscita anticipata per eventi eccezionali o per improvvisi motivi di salute.

Tutte le richieste di permesso breve, non superiori alla metà del proprio orario giornaliero (e comunque fino ad un massimo di 2 ore al giorno), vanno presentate per la necessaria autorizzazione al Dirigente, dandone altresì comunicazione al Collaboratore Vicario prof. Maurizio Granchelli e/o al 2° Collaboratore prof.ssa Tiziana Malatesta, con un anticipo di 3 gg, per consentire la pianificazione delle sostituzioni.

FERIE, PERMESSI RETRIBUITI, ASSENZE PER MALATTIA E CONGEDI PARENTALI

Per tali evidenze, si rimanda a quanto stabilito dal CCNL vigente. E’ bene che ogni docente sappia a quale tipo di richiesta deve ricorrere in caso di necessità, senza investire di problemi personali l’ufficio di segreteria. La correttezza delle richieste e il rispetto scrupoloso della normativa rappresenta una modalità di collaborazione con il personale incaricato di attivare le procedure di sostituzione.

Ogni assenza per malattia va documentata con certificato medico secondo la normativa vigente. La relativa domanda va comunque presentata, su modello predisposto dalla scuola o utilizzando l’apposita funzione presente sul registro elettronico, entro gg.5 dall’inizio dell’assenza stessa. Se ci si trova in altra dimora nel periodo di malattia o convalescenza, è fondamentale segnalare, al momento della richiesta, eventuale altra residenza e recapito telefonico, e l’ASL di competenza. Ugualmente deve essere segnalato l’allontanamento durante le fasce di reperibilità: si ricorda che tali assenze, ingiustificate se non per motivi gravissimi e documentati, comportano il ritiro dello stipendio fino ad un massimo di 10 giorni. Si ricorda, inoltre che a partire dal 1 settembre 2017 competente per le visite fiscali sarà l’INPS che potrà predisporle anche senza la richiesta del datore di lavoro.

Le situazioni che non rivestono carattere di urgenza vanno segnalate con almeno 3 gg. d’anticipo (visita specialistica, permesso retribuito per problemi familiari, permesso per il diritto allo studio per esami o concorso, ecc.). Uguale segnalazione va fatta, successivamente, al docente incaricato della gestione delle supplenze brevi, per consentire la predisposizione delle sostituzioni. Per i congedi parentali, si ricorda che essi vanno richiesti con un anticipo di 15 gg.

Assenze per visite specialistiche: la C.M. dell Funzione Pubblica n.2/2014, ad interpretazione della Legge 125 del 30/10/2013, ha chiarito che, per le effettuazioni di visite specialistiche/ terapie/ esami diagnostici, il personale deve fruire dei permessi documentati per motivi personali. Solo nel caso in cui ci fosse una concomitanza con eventuale incapacità lavorativa trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia.

Le richieste di permesso per gravi motivi personali vanno documentate anche mediante autocertificazioni che saranno oggetto di accertamento, a campione, da parte della scuola.

I docenti hanno diritto a fruire di max gg.6 di ferie durante il periodo delle attività didattiche. Esse necessitano dell’impegno alla sostituzione da parte dei colleghi senza alcun onere a carico della Scuola.

Il personale non di ruolo può usufruire solo di permessi non retribuiti.

I permessi e le ferie devono essere preventivamente sempre autorizzati dal Dirigente Scolastico e giustificati nei termini di legge.

RESPONSABILITA’ DEL DOCENTE

Alla responsabilità dei dipendenti dello Stato, la Costituzione dedica un apposito articolo, il 28, che recita: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli Enti Pubblici”. La responsabilità può essere:

  1. Civile, quando comporta il risarcimento del danno arrecato alle persone o alle cose. La responsabilità del docente è sempre anche responsabilità diretta dell’Amministrazione scolastica, quando l’attività esplicata dall’insegnante sia riferibile ad i suoi obblighi di servizio; ma si tenga presente che, quand’anche la responsabilità di un danno arrecato da un docente anche per colpa semplice sia direttamente imputabile all’Amministrazione, quest’ultima può esercitare il diritto di rivalsa sul docente stesso, che è responsabile anche patrimonialmente (art.61 L.312/80) in caso di dolo o colpa grave;
  2. Penale, quando il fatto costituisce reato. Per il personale docente la responsabilità penale riguarda soprattutto l’art.571 del Codice penale riguardante l’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (punizioni fisiche), ma va ricordato che sono altrettanto punibili l’offesa e l’ingiuria.

I docenti sono inoltre tenuti al rispetto del segreto d’ufficio, che si estende a tutti i dati sensibili degli alunni contemplati nel D.L.vo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

La vigilanza sugli alunni rientra, con l’attività didattica e valutativa, tra i compiti fondamentali del docente ed è quella più delicata per gli aspetti di responsabilità civile e penale connessi.

A tale scopo si raccomanda, a tutela dei docenti oltre che degli allievi:

  • l’assoluta puntualità nella presenza in classe (5 minuti prima dell’inizio delle lezioni), la rapidità nei trasferimenti al cambio d’ora;
  • la decisione nell’azione preventiva, con l’eventuale convocazione dei genitori per quei comportamenti inadeguati degli alunni che possono creare danno a se stessi e ai compagni.

Il personale ausiliario collabora nella vigilanza tutte le volte che il docente deve lasciare la classe per cambio ora o per improrogabili motivi personali (es: recarsi ai servizi): in quest’ultimo caso si deve espressamente richiedere questa “collaborazione” che presuppone una formale assunzione di responsabilità per i collaboratori sulla vigilanza dei minori.

Si segnala, altresì, che la consistenza in organico del personale ausiliario rende spesso difficile la gestione delle problematiche connesse alla vigilanza: per tali motivi tutti i docenti sono espressamente invitati alla massima prudenza ed attenzione soprattutto nei momenti critici della giornata (entrata, uscita, ricreazione, utilizzo servizi igienici); si fa rilevare che i collaboratori scolastici sono tenuti solo a brevi ed occasionali sostituzioni dei docenti. Non è consentito che gli studenti escano nei corridoi o negli spazi comuni durante le lezioni (se non per usufruire dei servizi igienici) o lascino l’aula prima della ricreazione per l’acquisto della merenda.

I docenti di Ed. Fisica e di Laboratorio si recheranno in aula a prendere la classe per accompagnarla in palestra o in laboratorio, evitando che gli alunni si muovano da soli lungo i corridoi e le scale. Al termine della lezione la responsabilità sarà del docente dell’ora successiva.

Le forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico che scaturiscono dall’omessa vigilanza sono: la responsabilità civile, disciplinare, amministrativa, patrimoniale e penale.

L’arco temporale di estensione dell’obbligo di vigilanza perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l’affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore rientra ad ogni effetto giuridico nell’alveo della sorveglianza parentale. Il docente dell’ultima ora è tenuto alla sorveglianza degli allievi in uscita. Nel caso di alunni pendolari, potranno essere considerate autocertificazioni di genitori che autorizzano l’uscita del minore. E’ appena il caso di rilevare che il periodo di vigilanza non si esaurisce al tempo delle lezioni, ma si estende all’attività scolastica in genere (ivi compresa ricreazione, gite scolastiche, assemblea d’Istituto o attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza); quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all’attività didattica in senso stretto, ma riguarda l’intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo. Il dovere di vigilanza sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato consentito l’ingresso anticipato o la successiva sosta nell’edificio scolastico.

Durante le assemblee di classe il docente in orario, sia che si trovi all’interno oppure al di fuori dell’aula, sarà responsabile della disciplina degli allievi come durante le normali ore di lezione.

La competenza alla vigilanza degli alunni durante la pausa di ricreazione è affidata ai docenti in servizio alla seconda e della quarta ora: essi dovranno rimanere pertanto nei pressi della propria classe o nelle immediate vicinanze. Per il rientro pomeridiano del Liceo artistico è prevista una pausa dalle 13.50 alle 14.00; in questo caso la vigilanza è affidata ai docenti della 6° ora (primi 5 minuti) e ai docenti della 7° ora (ultimi 5 minuti). Nessun docente è comunque esonerato dall’impegno di sorveglianza alla ricreazione, specie negli spazi comuni, nei laboratori, ecc. Infatti in tale momento della giornata si verificano la maggior parte degli infortuni e pertanto va aumentata l’attenzione da parte di tutto il personale docente e dei collaboratori scolastici. Per questo motivo la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza in tale frangente costituisca un’ipotesi di colpa grave, poiché la prevedibile esuberanza degli alunni determina maggiori rischi di eventi dannosi.

INFORTUNI

Il docente, in caso di infortunio ad un alunno, è tenuto ad informare subito il Dirigente Scolastico e a presentare una relazione sull’accaduto, indicando i soggetti coinvolti, il luogo preciso, il giorno, l’ora, le cause, i nominativi degli eventuali testimoni (alunni e docenti), la propria collocazione spaziale e il proprio comportamento in qualità di responsabile della vigilanza.

Accade che gli infortuni lievi non vengano segnalati e spesso gli alunni lievemente infortunati (specie durante le ore di ed. fisica) non evidenziano al docente, prima del termine delle lezioni, sintomi di malessere o di lesioni, sintomi che talvolta si manifestano al rientro a casa per cui si rende necessaria una visita al Pronto Soccorso.

Quindi, in caso di improvviso malore o di infortunio, anche lieve, l’insegnante è tenuto ad avvisare comunque i genitori dell’accaduto e verificare che non vi siano complicazioni successive.

Qualora si verifichino tali circostanze i genitori sono invitati ad avvertire la scuola con tempestività e a presentare alla Segreteria, entro la mattinata successiva al giorno dell’infortunio, il certificato medico (rilasciato dal Pronto Soccorso) con l’indicazione della prognosi. In caso contrario la scuola si troverebbe nell’impossibilità di venire a conoscenza di quanto accaduto e di conseguenza non potrebbe ottemperare alle disposizioni normative vigenti.

Se l’infortunio determina l’esigenza di un ricovero al Pronto Soccorso, l’insegnante deve procedere come segue:

  1. chiamare la famiglia, anche tramite segreteria, dell’alunno perché ne sia immediatamente informata e, se possibile, perché uno dei genitori provveda personalmente al ricovero;
  2. se i genitori sono irreperibili, si chiama il 118.

Se l’infortunio è gravissimo, o non valutabile, al fine di evitare perdite di tempo che potrebbero risultare dannose, è necessario telefonare al 118 per richiedere l’invio di un’autoambulanza; del fatto vanno avvisati immediatamente i genitori.

Dal momento che la tutela dell’incolumità degli alunni è compito di grande rilievo, si raccomanda agli operatori di prestare particolare attenzione nel prevenire incidenti o infortuni, e anche di segnalare possibili ostacoli o pericoli in modo visibile e possibilmente schermando o isolando luoghi ritenuti a rischio.

GESTIONE ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI, RITARDI ED USCITE DEGLI ALUNNI

Il docente della prima ora sorveglierà l’ingresso in classe degli allievi; annoterà sul registro elettronico di classe gli assenti e provvederà alla giustifica delle assenze precedenti. Per gli alunni minorenni le giustificazioni delle assenze e le richieste di permesso devono essere prodotte dal genitore che ha depositato la firma sul libretto. Qualora le assenze non venissero giustificate dall’alunno, il sistema in automatico registra nel menù eventi che l’allievo deve ancora giustificare, e così nei giorni successivi, fino all’avvenuta giustifica, al fine di evitare che tale obbligo venga disatteso. In caso di assenze per malattia di 5 o più giorni, alla giustificazione dovrà unirsi il certificato medico attestante la guarigione, che dovrà essere consegnato dal docente in segreteria per l’inserimento nel fascicolo personale. Ogni insegnante, qualora riscontrasse situazioni particolari o anomale (prolungati periodi di assenza, o in concomitanza con determinati giorni o orari di lezione) segnalerà il caso al Coordinatore di classe e questi al D.S. o ad un collaboratore a ciò delegato. Le richieste di uscita anticipata o entrata posticipata saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato (prof. Granchelli, prof.ssa Malatesta), mentre quelle continuative saranno autorizzate previa valutazione delle situazioni e segnalate sul libretto delle giustificazioni.

In caso di assenza dei designati, sono delegati alla firma delle autorizzazioni per entrate posticipate o uscite anticipate i docenti con incarico di Funzione Strumentale.

Si fa presente inoltre che vanno inseriti nel registro elettronico i ritardi all’entrata (5 min oltre l’inizio) considerando che il ritardo oltre i 10 minuti dall’orario di inizio lezioni è da considerarsi un ingresso alla 2^ ora. Gli stessi Coordinatori si attiveranno, anche autonomamente, ogni qual volta lo riterranno necessario, affinché vengano segnalate alle famiglie situazioni particolari. Il prospetto generale delle assenze (compresi ritardi e uscite) stampabile dal registro elettronico, costituirà il Registro generale delle Assenze che, si ricorda, è atto d’ufficio (C.M.20 del 4/03/2011).

Gli allievi impegnati in viaggi di istruzione od altre attività esterne organizzate dalla scuola non possono e non devono essere considerati assenti neanche ai fini delle proprie ore di lezione. I loro nomi vanno annotati sul registro nel/i giorno/i in cui sono impegnati, mentre le assenze vanno rilevate sempre, anche in caso di uscite didattiche o viaggi di istruzione dal docente accompagnatore.

TENUTA DEI REGISTRI

Ogni docente terrà scrupolosamente aggiornato il proprio registro personale secondo le norme vigenti; in nessun caso può essere accessibile anche momentaneamente agli alunni. Ogni docente è responsabile della propria password di accesso.

Particolare attenzione dovrà porsi alla tenuta del registro elettronico. Esso è “atto d’ufficio” e come tale ha valore di prova anche legale. La sua corretta tenuta è quindi un obbligo non solo professionale. La firma apposta dal professore in corrispondenza di ogni ora di lezione fa fede, in caso di controllo o di contenzioso, per la presenza. Occorre sempre riportare l’argomento della lezione svolta ed ogni attività svolta dagli alunni (assemblee, visite guidate, viaggi d’istruzione, conferenze, attività culturali, sportive o di laboratorio). Qualsiasi comunicazione va formalizzata per iscritto sul registro elettronico. Nei casi di comportamenti particolarmente gravi, si redigerà dettagliato rapporto disciplinare che, consegnato immediatamente alla Dirigenza, troverà seguito, secondo la gravità dei fatti, negli organismi competenti.

VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI

La normativa relativa alla valutazione attribuisce a questa attività, fondamentale della funzione docente, un’importanza sempre crescente sia per gli aspetti diagnostici e formativi relativi agli allievi, sia come strumento di programmazione del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe. Pertanto è opportuno che tutti i docenti adeguino la loro attività valutativa, oltre che alla normativa, anche alle specifiche determinazioni che i Consigli di classe vorranno segnalare durante l’anno. In particolare si raccomanda trasparenza nei criteri applicati per le verifiche, l’adeguata distribuzione nel tempo di queste ultime, l’ampia illustrazione agli alunni ed alle famiglie. Si ricorda che ogni docente è tenuto ad illustrare ufficialmente alla classe il Contratto Formativo, contenente le indicazioni previste relativamente alle competenze da raggiungere ed alle modalità di verifica utilizzate.

SICUREZZA

Tutto il personale, docente e non docente, deve conoscere la normativa sulla sicurezza e visionare il materiale messo a disposizione dalla scuola. I docenti devono istruire gli alunni in modo che anche da parte loro vi sia la massima attenzione ai fondamentali aspetti culturali della sicurezza, e a segnalare, preferibilmente in forma scritta, qualunque comportamento non conforme alla normativa o qualunque pericolo insito negli impianti, nell’edificio o nelle apparecchiature. Si ricorda che le porte di sicurezza, dove esistono, non devono essere bloccate. Si fa riferimento al documento predisposto dal Responsabile del servizio di Prevenzione, che ne curerà eventuali modiche. Le classi durante l’anno saranno interessate a 1 prova di evacuazione programmate, e ad una a sorpresa.

CUSTODIA SUSSIDI

I sussidi ed i beni di proprietà dello Stato (registratori, proiettori, lavagne luminose e LIM, televisori, pc, ecc.) vanno gestiti come propri, e pertanto non dovranno essere lasciati nelle aule all’uscita, ma alloggiati negli appositi spazi di custodia. Per il loro utilizzo, si rimanda alle norme contenute nei Regolamenti di Istituto.

TELEFONINI E FUMO

Si ricorda che l’uso del telefonino in classe è vietato anche ai docenti. Quanto al divieto di fumo, esso riguarda qualsiasi ambiente scolastico nonché le pertinenze esterne, e va sanzionato a norma di legge.

MODALITA’ DI TRAMISSIONE DEGLI ORDINI DEL GIORNO E DI ALTRE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni riguardanti gli impegni di servizio e le note informative del Dirigente verranno inserite sul registro elettronico e raccolte in un apposito registro a disposizione dei docenti e del personale dell’Istituto, e custodito in sala docenti. Le circolari ministeriali, le richieste e le comunicazioni di Enti e associazioni nonché le comunicazioni relative ad aggiornamenti, convegni, iniziative varie di interesse scolastico verranno collocate in un raccoglitore appositamente predisposto, anch’esso in sala docenti. In tal modo ognuno troverà il momento migliore per la consultazione, senza mai penalizzare lo svolgimento della propria attività didattica.

La comunicazione di sostituzioni di colleghi assenti e/o eventuali cambiamenti di orario saranno consultabili in apposito registro presente in sala docenti.

Tutto il personale ha l’obbligo di prendere visione giornalmente delle comunicazioni, soprattutto quelle relative agli ordini del giorno (che costituiscono ordini di servizio). Anche il personale supplente dovrà conoscere sia il contenuto delle comunicazioni, sia quello dei piani di evacuazione e del documento sulla sicurezza. Gli ordini del giorno verranno inseriti anche nella bacheca presente sul registro elettronico.

L’adesione alle assemblee sindacali, avverrà tramite apposita funzione presente sul registro elettronico.

Non è consentito ai docenti fare fotocopia personale delle circolari, per l’aggravio di spesa che ciò comporta a carico della scuola. In caso di ordini del giorno particolarmente significativi, essi verranno già trasmessi in più copie in modo che ogni plesso possa comodamente consultarli ed eventualmente inseriti tra le comunicazioni nel registro elettronico. Per nessun motivo gli alunni saranno utilizzati come messaggeri interni.

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI

Si ricorda che durante l’orario di apertura della scuola ogni docente può accedere:

  • allo sportello della Segreteria (e non all’interno dei locali stessi) durante l’orario di apertura esposto; si raccomanda di attenersi scrupolosamente agli orari per favorire l’attività del personale dell’Ufficio; sono esclusi da tali limitazioni i collaboratori del Dirigente ed i fiduciari;
  • alla Presidenza, previo accertamento della disponibilità del dirigente.

Nei locali scolastici sono ammessi “esperti” per interventi didattici, in orario di lezione, se previsti dal POF e dalla Programmazione di classe o individuale, dietro richiesta scritta degli insegnanti. L’accesso agli studenti alla sala professori non è consentito.

USO DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI

L’uso delle macchine fotocopiatrici è disciplinato da apposite norme contenute nel regolamento d’istituto.

Il presente ordine del giorno verrà affisso all’Albo per tutto l’anno e consegnato per opportuna visione anche a tutti i supplenti che si avvicenderanno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora Dell’Oso

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